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Ordinanza — n. 34729/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on public place presence claim as fact already properly examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34729/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding multiple people present during the offense, but the court noted this issue was already thoroughly reviewed and rejected with correct legal reasoning by the Court of Appeal of L'Aquila. Consequently, the conviction for the crime under Article 341-bis of the Penal Code stands because the conduct occurred in a public street with numerous passersby at the time.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged violation of law concerns a factual premise already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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appeal inadmissibility multiple persons presence public place offense factual premise review procedural costs fine reati contro la tranquillità pubblica perturbamento della circolazione pubblica infrazioni alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis c.p.
16988/25 Di Paolo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bís cod.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLO TAMARA nato a PESCARA il 12/01/1977 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16988/25 Di Paolo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bís cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza del presupposto della presenza di più persone nel momento della commissione del fatto, risulta riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che correttamente ha ritenuto integrato il reato dal momento che la condotta era stata posta in essere in una via pubblica frequentata, in quel momento, da numerosi passanti (v. p. 4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il