Cassation court dismisses appeal against conviction for drug trafficking, rejecting claim of unmotivated recidivism exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maria Bevilacqua inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for drug trafficking under Article 73, paragraph 5, of the Anti-Drug Law, arguing the appellate court failed to explicitly exclude recidivism in its reasoning. The court rejected this claim, finding the appellate judgment's motivation logical, coherent, and sufficient to address the recidivism issue without needing a separate explicit exclusion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; The appeal alleging a defect in reasoning due to the failure to explicitly exclude recidivism is inadmissible if the appellate court's decision demonstrates a logical and coherent assessment of the recidivism circumstances.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MARIA nato a PESCARA il 16/02/1979 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16987/25 Bevilacqua OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso, attraverso cui si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/