Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific arguments regarding statutory exclusion grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground raised by the appellant. The appellant argued for a statutory exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but failed to provide specific arguments contrasting with the lower court's findings on the absence of justification for removing the suspect from their residence. Consequently, the court rejected the claim for lack of specificity and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal must be specific and confront the lower court's reasoning; generic claims lacking factual comparison to the judgment's findings are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARINCI ENRICO nato a CRECCHIO il 20/09/1970 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16986/25 Scarinci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni dei giudici di merito, là dove la Corte territoriale ha dato atto dell'assenza di reali giustificazioni per l'allontanamento dell'imputato dalla sua abitazione, nonchè dell'insussistenza di elementi per dedurre che la condotta sarebbe cessata in breve tempo senza l'intervento degli agenti (v. in particolare p. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il