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Ordinanza — n. 34726/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding penalty severity when parties concurred on reduced sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34726/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal procedure, ruling that the defendant cannot challenge the agreed-upon reduced sentence. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court noted that parties concurred on the reduction to two years and a fine. Consequently, the court held that the measure is legally binding unless proven illegal, upholding the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The defendant cannot challenge the sentence measure freely agreed upon with the public prosecutor and deemed appropriate by the appellate court, absent evidence of illegality.

Parole chiave

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concurrence of parties agreed sentence reduction generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal de plano procedure attenuazione della pena riduzione della pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen.; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 599- bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASCIANA AMERICO nato a CALTANISSETTA il 02/06/1954 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16969/25 Fasciana

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, a anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione, al di fuori dei casi di illegalità della pena, la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen.; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec