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Ordinanza — n. 34725/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce already rejected first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34725/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for drug trafficking, but the court found her arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the decision stands because the new grounds offered did not constitute a valid legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments drug trafficking conviction procedural costs Cassation review motivazione inadeguata delle censure costituzionali calcolo del contributo causale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODOLO ANNA nato a NAPOLI il 26/08/1971 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16962/25 Modolo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rispettivamente: sulla penale responsabilità, in particolare, quanto al contributo causale e all'elemento soggettivo (cfr. pagg. 3 della sentenza impugnata; 1 della sentenza di primo grado); sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i