Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34723/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34723/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the appellant. The appellant argued for a lack of reasoning regarding joint responsibility, the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code, and excessive sentencing. The court found these arguments manifestly unfounded because the lower court had logically and coherently addressed the appellant's contribution to the sale, the minor nature of the offense based on execution methods and quantity, and the overall proportionality of the penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, co. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded because the court of first instance has provided a logical, coherent, and punctual motivation addressing the specific facts and legal issues presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction exclusion of punishability excessive sentencing appeal inadmissible appeal manifestly unfounded grounds commisurazione della pena per stupefacenti riscossione di pene pecuniarie remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360, co. 1, lett. a) cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
16927/25 Pesce OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE YURI nato a ROMA il 29/10/2002 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16927/25 Pesce OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, co.1, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della responsabilità, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha sottolineato l'apporto concorsuale del ricorrente nell'attività di vendita della sostanza (v. p. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi là dove esclude la tenuità dell'offesa alla luce delle modalità di esecuzione e della notevole quantità della sostanza oggetto di cessione (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'eccessività della pena è manifestamente infondato dal momento che il giudice di merito ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la congruità della pena tenuto conto delle complessive modalità del fatto (v. p. 4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d