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Ordinanza — n. 34722/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34722/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34722/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSADI MEHDI nato il 14/02/1989 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16915/25 Messadi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.4, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità, è totalmente generico e comunque non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sul trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34722/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 16915/25 Messadi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.4, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità, è totalmente generico e comunque non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sul trattamento sanzionatorio;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie motivi di cassazione riesame dell'entità pena sanzione disciplinare dell'avvocato sanzione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSADI MEHDI nato il 14/02/1989 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16915/25 Messadi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.4, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità, è totalmente generico e comunque non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sul trattamento sanzionatorio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/1