Italian court dismisses appeal as generic complaints lack specific factual and legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Barbara Pacifico inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for a crime under Article 385 of the Penal Code, but her arguments were deemed too generic. The court rejected the appeal because the complaints merely enumerated assertions without engaging with the appellate court's reasoned merit assessment or providing specific factual and legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in facts and law; generic complaints lacking engagement with the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIFICO BARBARA nato a ROMA il 08/03/1982 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16911/25 Pacifico OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono del tutto generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0