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Ordinanza — n. 34719/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic complaints lacking specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34719/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Verrecchia Ferdinando inadmissible. The appellant's grievances were deemed entirely generic, consisting merely of assertions without engaging with the appellate court's detailed merit assessment or providing specific legal and factual grounds. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaints are merely generic assertions that fail to engage with the lower court's reasoning or provide specific factual and legal arguments supporting the requested relief.

Parole chiave

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generic complaints inadmissible appeal lack of specific grounds criminal procedure procedural dismissal perseguimento penale per truffa licenziamento immediato per truffa reati informatici

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERRECCHIA FERDINANDO nato a CASSINO il 31/01/1989 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16888/25 Verrecchia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.1 D.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono del tutto generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il