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Ordinanza — n. 34718/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court upheld conviction for drug trafficking by third parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34718/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to acquit him for personal use under Article 75 of the Drug Trafficking Law, but the court found this claim generic and unfounded. The appellate court had adequately justified the conviction by highlighting evidence of the drugs' quantity, quality, packaging, and the presence of cash, which proved the substance was destined for third parties.

Regesto Legislator

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Art. 73, co.5, d.P.R. 309/1990; Art. 75, d.P.R. 309/1990: An appeal based on a generic allegation of failure to acquit for personal use is inadmissible when the court has sufficiently motivated the conviction by demonstrating evidence of trafficking to third parties.

Parole chiave

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drug trafficking conviction personal use defense generic appeal grounds evidence of third parties inadmissible appeal imputazione per reati di stupefacenti gravi addebiti penali criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 73, co.5, d.P.R. 309/1990
16887/25 Stanciu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co.5, d.P.R.
Art. 75, d.P.R. 309/1990
309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato per uso personale ex art. 75, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCIU ALEXANDRU COSTANTIN (CUI 02AA847) nato il 19/03/1986 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16887/25 Stanciu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co.5, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato per uso personale ex art. 75, d.P.R. n.309/1990, è generico oltre che manifestamente infondato in quanto la Corte ha adeguatamente motivato, valorizzando gli elementi di prova della destinazione a terzi della sostanza rinvenuta: quantità e qualità della stessa, modalità di confezionamento, ritrovamento di denaro contante e mancato riscontro della veridicità delle dichiarazioni dell'imputato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il