Italian Court dismisses appeals against drug trafficking convictions for lack of personal use and excessive quantity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The defendants argued for acquittal based on personal use and requested a lighter sentence due to the contraventional nature of the act. The court rejected these claims, citing the defendants' lack of income to justify such large drug quantities and the presence of unexplained weapons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 co. 1, co. 5 D.P.R. 309/90; Art. 75 D.P.R. 309/90; Art. 442 co. 2 cod. proc. pen.; Art. 606 co. 3 cod. proc. pen. The court establishes that convictions for drug trafficking are upheld when the quantity seized is disproportionate to the defendant's income and when weapons are present without work justification, while appeals regarding sentencing reductions for contraventions must be properly deduced as grounds for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PLATTI ANDREA nato a ROMA il 05/02/2003 KOSTA CRISTIAN nato a VITERBO il 05/08/1999 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; ì N. 16880/25 Piatti +1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.73 co.1 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi dei ricorsi di entrambi gli imputati; Ritenuto che i primi due motivi del ricorso Piatti, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia in ordine alla mancata assoluzione per uso personale ex art. 75 D.P.R. 309/90, sia in relazione alla sussistenza della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 10, evidenziando da un lato la mancanza di un reddito idoneo ad acquistare una così notevole quantità di sostanza stupefacente, dall'altro la presenza di un coltello a farfalla e di un manganello telescopico non giustificati dall'attività lavorativa posta in essere dal ricorrente (v. p. 2 della sentenza impugnata); parimenti è congrua la motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, in considerazione della considerevole quantità di sostanza sequestrata (v. p. 2 della sentenza impugnata);
Considerato che il terzo motivo del ricorso Piatti, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata diminuzione della metà della pena per la scelta del rito, in regione della natura contravvenzionale del reato di cui al capo 2), è manifestamente infndato dal momento che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali (Sez.
U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 - 02); nel caso di specie la doglianza non risulta neppure essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello;4 Ritenuto che i due motivi del ricorso Kosta risultano manifestamente infondati in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato in maniera logica, coerente e puntuale, sia in ordine alla mancata assoluzione per uso personale ex art. 75 d.P.R. 309/90, evidenziando l'insussistenza di un reddito utile idoneo all'acquisto di una così considerevole quantità di sostanza stupefacente (v. p. 3 della sentenza impugnata), sia con riferimento alla mancata qualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 in considerazione dell'ingente quantità di sostanza sequestrata (v. p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle