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Ordinanza — n. 34716/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking conviction as arguments are manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34716/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of the drug possession under Article 75 of the Anti-Drug Law, claiming the substance was for personal use. The court rejected this, stating the arguments were unfounded attempts to re-read evidence for a more favorable outcome without addressing the appellate court's detailed reasoning on the drug's quantity, quality, and transport methods.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.P.R. 309/1990; Art. 73 co.1 e 1-bis d.P.R. 309/1990: An appeal challenging the legal qualification of drug possession as trafficking is inadmissible if it constitutes a manifestly unfounded attempt to re-read evidence for a more favorable reconstruction without engaging with the appellate court's reasoned assessment of the facts.

Parole chiave

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drug trafficking legal qualification inadmissible appeal personal use defense Corte di Cassazione traffico qualificato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 co.1 e 1-bis d.P.R. 309/1990
16869/25 Suzzarellu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.1 e 1-bis d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art.
Art. 75 d.P.R. 309/1990
309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 75 d.P.R.
art. 75 d.P.R. 309/1990
309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 75 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUZZARELLU FRANCO nato a SEDINI il 15/04/1961 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16869/25 Suzzarellu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.1 e 1-bis d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990, stante la destinazione all'uso esclusivamente personale dello stupefacente detenuto, sono manifestamente infondati, in quanto diretti ad una non consentita e parcellizzata rilettura degli elementi probatori, tesa a sollecitare una diversa e più favorevole ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo.

La Corte ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa la configurabilità del reato contestato, anche in relazione alla finalità di spaccio dello stupefacente detenuto, evidenziando la rilevante quantità e la qualità della sostanza, nonché le modalità di conservazione e di trasporto della stessa (v. p. 6 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis