Cassation court dismisses appeal as ground was already adequately examined and rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding an aggravating circumstance, but the court found this ground was a repetition of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on the sufficiency of the prior reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 co. 1 e 4 d.P.R. 309/1990; Art. 80 co. 2 d.P.R. 309/1990; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely a repetition of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUIU GIOVANNI nato a NUORO il 24/11/1997 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16862/25 Ruiu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.1 e 4 d.P.R. 309/1990 e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 80 co. 2 d.P.R. 309/90, risulta riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha sottolineato sia l'ingente quantitativo di sostanza rinvenuta, che le plurime dosi estraibili (si veda pag. 8 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0