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Ordinanza — n. 34714/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded challenges to technical report timing and sentencing circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34714/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision regarding the timing of the public prosecutor's technical report and the denial of generic mitigating circumstances. The court found both arguments manifestly unfounded because the technical report preceded the request for summary trial, and the lower court properly addressed the lack of mitigating factors based on the crime's nature and the defendant's personality.

Regesto Legislator

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Art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, specifically when the court of first instance adequately motivates the timing of technical reports relative to procedural requests and the assessment of mitigating circumstances based on the facts and defendant's personality.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal technical report timing summary trial request generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs Cassation review ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990
16843/25 Aquaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUARO PIERO nato a MARTINA FRANCA il 03/09/1990 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16843/25 Aquaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso si compone di due diverse censure con le quali si contesta il vizio di motivazione in ordine all'inutilizzabilità della relazione tecnica depositata dal pubblico ministero il 29 giugno 2024, dopo la intervenuta richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato (25 giugno 2024) e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuto che la prima censura è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato dando atto di come l'istanza di accertamenti tecnici del pubblico ministero sia anteriore alla richiesta di giudizio abbreviato (30 maggio 2024), ancorché la relazione sia stata depositata successivamente alla richiesta di rito speciale (v. p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato che la seconda censura è manifestamente infondata dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove dà conto che, avuto riguardo alle modalità del fatto e alla personalità del reo, non possa ritenersi il fatto di lieve entità (v. p. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos