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Ordinanza — n. 34690/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud and impersonation, upholding lower court's criminal liability findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34690/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's arguments regarding the validity of the victim's complaint and the elements of the crimes. The court held that the fraud victim could validly file a complaint despite the defendant's impersonation of a third party, and that providing a correct ID number alongside a false name does not negate the crime of impersonation. Consequently, the lower court's conviction for fraud and impersonation was upheld, and the appellant was ordered to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; Art. 494, Art. 640 cod. pen.: The court of first instance correctly found that the victim of fraud may file a complaint even when the perpetrator impersonated a third party, and that providing a correct identification number alongside a false name does not preclude the constitution of the crime of impersonation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fraud victim standing impersonation crime elements false identity declaration criminal liability confirmation perseguimento penale per truffa contraffazione di merci bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 494 cod. pen.
b) anche con riguardo al reato di cui all’art. 494 cod. pen. ritiene il Collegio di condividere integralmente le motivazioni addotte dalla Corte territoriale in sede di rigetto del relativo motivo di gravame.
Art. 640 cod. pen.
pen.) e di truffa (art. 640 cod. pen.), commessi in data 14 febbraio 2018; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato, infine, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
art. 494 cod. pen
in relazione all’art. 494 cod. pen.
art. 640 cod. pen
pen.) e di truffa (art. 640 cod. pen.), commessi in data 14 febbraio 2018; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato, infine, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013
217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.
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Testo completo

RO ORDINANZA Barraco Andrea nato a Torino il 22/03/1969 avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diAndrea Barraco; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 24 maggio 2023 del Tribunale di Marsala con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Barraco in relazione ai reati di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) e di truffa (art. 640 cod. pen.), commessi in data 14 febbraio 2018; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 640 cod. pen. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che la condotta fraudolenta è stata posta in essere in danno della Vodafone e non di Fausto Mormina al quale l’imputato si sarebbe sostituito per la stipulazione di un contratto per la fornitura di internet. Ne consegue che la querela avrebbe dovuto essere proposta dalla Vodafone e non dal Mormina che era titolare di interessi che solo in via generale sono risultati pregiudicati dal compimento dell’azione delittuosa e che comunque non ha patito alcun pregiudizio patrimoniale dalla vicenda essendo stato stipulato un contratto viziato da nullità;

2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 494 cod. pen. Sostiene la difesa del ricorrente che la mera indicazione di una anagrafica diversa dalla propria non potrebbe integrare il reato de quo essendo comunque stato indicato il numero corretto della carta di identità che consente di identificare con certezza la persona alla quale la stessa si riferisce. Inoltre, il reato per la sua configurabilità presuppone che l’interlocutore sia stato indotto in errore circa l’identità del soggetto agente, mentre nel caso in esame non vi sarebbe stata alcuna sovrapposizione identitaria non essendo l’imputato sostituito ad altro soggetto. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sono manifestamente infondati in quanto:

a) con riguardo al primo motivo di ricorso la Corte territoriale ha correttamente rilevato la validità e l’efficacia della querela presentata dal Mormina in quanto è indubbio che il diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato (nella specie la Vodafone per mezzo del proprio dipendente addetto alla stipulazione del contratto) sia al soggetto sul quale sarebbero ricadute le conseguenze patrimoniali della frode. Ritiene l’odierno Collegio che non vi sia dubbio come la condotta fraudolenta posta in essere dal Barraco che fornì, invece del proprio, il nome del Mormina all’atto della stipulazione del contratto con la Vodafone, abbia creato un danno reale o quantomeno abbia determinato in capo al Mormina il pericolo di conseguire effetti patrimoniali dannosi, in quanto tale soggetto si è trovato ad essere parte di un contratto oneroso da lui non stipulato.

A nulla rileva poi la circostanza che il contratto per la fornitura di internet era viziato perché è del tutto evidente che un contratto stipulato per effetto della commissione di un reato è nullo, ma ciò non impedisce di certo di configurare il reato di truffa che ne è stato alla base e che ha finito per creare un impegno economico (anche solo potenziale) a carico del soggetto che ne é risultato formalmente parte;

b) anche con riguardo al reato di cui all’art. 494 cod. pen. ritiene il Collegio di condividere integralmente le motivazioni addotte dalla Corte territoriale in sede di rigetto del relativo motivo di gravame. Il fatto che l’imputato, oltre ad aver dichiarato un falso nome, ebbe a fornire anche il numero (corretto) della propria carta di identità è del tutto irrilevante e non incide sulla configurabilità del reato di sostituzione di persona, tanto è vero che l’azione delittuosa ha comunque raggiunto il suo scopo essendo stato il contratto stipulato a nome del Mormina e non certo a nome dell’imputato ed essendo sufficiente per l’integrazione di tale reato la condotta ingannevole che ha indotto il soggetto passivo (nella specie il dipendente della Vodafone) in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, infine, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d