Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34689/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal elements under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34689/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by El Karm Bilal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court's reasoning violated procedural rules regarding the declaration of criminal responsibility, but the court found the grounds generic and indeterminate. Consequently, the appeal failed to meet the specific requirements necessary for the higher court to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds for violation of law are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the reviewing court from identifying the specific issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement procedural code violation specific elements necessity criminal responsibility declaration motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 129 cod.
art. 493-ter cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RO ORDINANZA El Karm Bilal nato in Marocco il 17/04/1999 avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diEl Karm Bilal (CUI 067F0ND) Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 20 giugno 2023, all’esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale della medesima città, ha riqualificato nella forma tentata in reato di furto contestato al capo A della rubrica delle imputazioni, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ed ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato El Karm Bilal in relazione anche agli ulteriori reati di cui all’art. 493-ter cod. pen. (capo B) e di ricettazione di una serie di beni di provenienza furtiva (capo C), reati accertati in data 6 settembre 2022.

Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/09/2025