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Ordinanza — n. 34688/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and sentencing, ruling general mitigating circumstances are not applicable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34688/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Samuel Guelfi's appeal inadmissible regarding his conviction for receiving stolen goods. The defense argued that the lower court failed to consider general mitigating circumstances and imposed an excessive sentence, but the court found these arguments legally unfounded. The decision upheld that general mitigating circumstances are denied due to the significant value of the stolen items and that sentencing discretion cannot be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Artt. 62-bis e 133 cod. pen.: The appeal court's refusal to grant general mitigating circumstances is valid when the value of the stolen goods is significant, and the sentencing discretion of the trial judge cannot be re-evaluated on appeal.

Parole chiave

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recidivism exclusion general mitigating circumstances sentencing discretion receiving stolen goods appeal inadmissibility ricettazione prove acquisite illegalmente appropriazione semplice

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.) e che il riferimento generico a condizioni di salute e di disagio dell’imputato non consente una rimodulazione del trattamento sanzionatorio; che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all’art. 133 cod.
art. 648 cod. pen
art. 133 cod. pen
pen.) e che il riferimento generico a condizioni di salute e di disagio dell’imputato non consente una rimodulazione del trattamento sanzionatorio; che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen.
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Testo completo

RO ORDINANZA Guelfi Samuel nato a Bologna il 03/04/1968 avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diSamuel Guelfi; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 9 dicembre 2019, previa esclusione della contestata recidiva e conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità di Samuel Guelfi in relazione al contestato reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) accertato in data 19 aprile 2015. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non essendo state tenute in debita considerazione la personalità del ricorrente e la condizione psicologica e sociale nella quale lo stesso versava.

Rilevato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda penultima pagina della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, la Corte territoriale ha comunque debitamente spiegato che le invocate circostanze attenuanti non possono essere concesse alla luce del valore non irrisorio dei beni di cui all’imputazione (situazione che peraltro ha comunque già comportato il riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 648 cod. pen.) e che il riferimento generico a condizioni di salute e di disagio dell’imputato non consente una rimodulazione del trattamento sanzionatorio; che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen. per eccessività della pena irrogata, è manifestamente infondato, in quanto, secondo l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché in questa sede non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, vizi non rilevabili nel caso in esame.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm