Cassation court dismisses appeal regarding non-prosecution due to minor offense, citing appellate court's correct application of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the criminal conduct lacked sufficient gravity to warrant prosecution under the minor offense provision, noting the violence was merely verbal and financial damages were modest. The court rejected this claim, ruling that the appellate court correctly assessed the severity and repetition of the acts, making the non-prosecution request unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: The appeal regarding the non-prosecution for minor offense is inadmissible if the lower court's assessment of gravity is not manifestly illogical, as this discretion belongs to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RO ORDINANZA Bosco Alessandro nato in Zambia il 21/10/1971 avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diAlessandro Bosco; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 10 novembre 2020 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Alessandro Bosco in relazione ai reati di violenza privata ex art. 610 cod. pen. (così riqualificata l’originaria imputazione di estorsione aggravata) e di frode nell’esercizio del commercio ex art. 515 cod. pen. commessi in epoca antecedente e prossima al 25 agosto 2017; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con un unico articolato motivo violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. evidenziando la non particolare gravità dei fatti-reato in contestazione e, in particolare, che in relazione al reato di violenza privata la condotta dell’imputato si è concretizzata solo in una minaccia verbale senza alcuna violenza fisica e che, in relazione all’altro reato in contestazione, il danno patrimoniale causato dalla condotta è di modesta entità, aggiungendo, poi, che la ritenuta continuazione tra i due reati non impedisce di per sé il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità anche tenuto conto della episodicità della condotta;
Ritenuto che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre che aspecifico, essendo riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta anche manifestamente infondato; che, infatti, posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno; che, nel caso di specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello, nel ritenere assenti i presupposti per l’operatività della suddetta causa di non punibilità, in considerazione della gravità della condotta e della sua reiterazione nonché della non esiguità delle conseguenze dannose da essa derivate, con motivazione scevra da vizi censurabili in questa sede, hanno fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen