Italian court dismisses appeal against conviction for receiving stolen vehicle due to lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts failed to reclassify the conduct as theft and violated the law regarding the crime of receiving stolen goods. The court rejected these claims as mere repetitions of previously dismissed arguments without substantive critique, affirming the correct application of legal principles regarding subjective intent in theft cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 624, cod. pen.; Art. 648, cod. pen.: Appeals based solely on the repetition of arguments already rejected at the appellate level without providing new, specific, and arguable criticism are deemed inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RO ORDINANZA Bouda Aziz (cui 03K9X6Z) nato a Modena il 10/01/1991 avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diAziz Bouda; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 9 ottobre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Aziz Bouda in relazione al reato di ricettazione di un autoveicolo di provenienza furtiva (art. 648 cod. pen.) commesso in epoca anteriore e prossima al 4 settembre 2018; Considerato che la difesa dell’imputato ricorre per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancata riqualificazione della condotta dell’imputato nel delitto di furto non essendo corretto sostenere che il reato di ricettazione è configurabile solo perché il Bouda non ha confessato il furto;
2. Violazione di legge in relazione all’art. 624 cod. pen. per mancata riqualificazione della condotta dell’imputato nel delitto di furto; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, stante la loro interconnessione appaiono meritevoli di trattazione congiunta e sono entrambi manifestamente infondati; che, nel caso in esame ci si trova in presenza di motivi di ricorso che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato poi che i giudici del merito risultano aver fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.
U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914), con la conseguenza che corretta è la qualificazione della condotta dell’imputato come violazione dell’art. 648 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm