Italian Court dismisses appeal on procedural grounds for generic factual complaints and excessive sentencing claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for acquittal due to a minor co-defendant's actions and claimed excessive sentencing, but the court rejected these as generic factual complaints lacking specific argumentation. The court held that the lower courts properly exercised their discretion on sentencing and that the appeal failed to meet the strict requirements for challenging factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), c.p.p.; Art. 132 e 133 c.p.: Appeals alleging factual errors or excessive sentencing are inadmissible if they merely repeat lower court arguments without providing specific, reasoned criticism of the judicial reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RO ORDINANZA XXXXXXXXXXX nato a XXXXX il XXXXXXXXXX avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 1 dicembre 2023 del Tribunale di Rimini con la quale era stata affermata la penale responsabilità di XXXXXXXXXXX in relazione ai reati di rapina aggravata (artt. 112, 110, 628, commi 1, 2, 3 n. 1, 624-bis cod. pen.), di lesioni personali volontarie aggravate (artt. 81, 110, 582, 585, 576 n. 1, e 61 n. 2, cod. pen.) e di porto di oggetti atti ad offendere (art. 4 l. 110/1975), commessi in data 26 agosto 2021; considerato che la difesa del ricorrente ha dedotto:
a) Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancata assoluzione dell’imputato in quanto l’azione delittuosa sarebbe stata posta in essere improvvisamente dal coimputato minorenne XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
b) Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in reazione all’art. 133 cod. pen. per mancato contenimento del trattamento sanzionatorio; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione posta a base dell’identificazione dell’odierno ricorrente quale concorrente nel reato di rapina aggravata, oltre che generico, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, tendendo ad ottenere una inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, risulta riproduttivo di doglianze in fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e congruamente disattese dalla Corte territoriale, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, con congrue e logiche argomentazioni, i giudici di entrambi i gradi di merito, sulla base di un condiviso apprezzamento delle medesime emergenze probatorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento nella ricostruzione dei fatti e spiegato le motivazioni per cui l’alternativa tesi difensiva risulti del tutto infondata e inverosimile (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza di appello); considerato poi che anche il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); che nella specie l’onere argomentativo sul trattamento sanzionatorio risulta adeguatamente assolto da parte dei giudici di appello, i quali, confermando quanto statuito dal giudice di primo grado, hanno sottolineato come gli elementi di fatto posti dalla difesa a fondamento della suddetta doglianza, già valorizzati ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non possano essere apprezzati per una ulteriore diminuzione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA ALMA LUCIANO IMPERIALI