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Ordinanza — n. 34634/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34634/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Pagliuca's appeal inadmissible because it failed to specifically address the court's reasoning regarding the value of the stolen bicycle and the inapplicability of general mitigating circumstances. Pagliuca argued that generic mitigations should outweigh aggravating factors and that a specific mitigation existed, but the court noted these points were not critically engaged with the specific findings of fact. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and specific, resulting in a ruling against the appellant for procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 60, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 69, comma 4, c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not specifically confront the reasoning of the contested judgment, particularly regarding the application of statutory prohibitions on general mitigations.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity general mitigations value of stolen goods procedural costs valore venale cosa di poco valore incidente ciclistico

Disposizioni normative citate

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Art. 60, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 69, comma 4, c.p.
e la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è inammissibile «stante il divieto ex art. 69, comma 4, cod.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che le attenuanti generiche, pur applicate, non siano state valutate prevalenti sulle aggravanti e non sia stata ritenuta sussistente l'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 624, 625 n. 5 e n. 7, 99 comma 4 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIUCA VINCENZO nato a NAPOLI il 30/09/1974 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Per mezzo del difensore di fiducia, Vincenzo Pagliuca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Napoli Nord.

Con le conformi sentenze di merito, Pagliuca è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 5 e n. 7, 99 comma 4 cod. pen. commesso impossessandosi di una bicicletta elettrica parcheggiata nella pubblica via. Fatto aggravato dall'avere il Pagliuca agito col volto travisato da uno scaldacollo e dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (in Teverola il 24 febbraio 2024). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che le attenuanti generiche, pur applicate, non siano state valutate prevalenti sulle aggravanti e non sia stata ritenuta sussistente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Rilevato che, così argomentando, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata secondo la quale: la bicicletta sottratta «aveva un valore di circa 700 euro, non risultando quindi di modesto valore economico» (pag.

3) e la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è inammissibile «stante il divieto ex art. 69, comma 4, cod. pen.» (pag. 1). Rilevato che tali argomentazioni non sono state fatte oggetto di critica argomentata sicché il ricorso è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Rilevato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 Il Consi lét