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Ordinanza — n. 34632/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding non-punishment causes under Art. 129 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34632/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Aroussi Youcef inadmissible due to a complete lack of specificity in the grounds raised. The appellant argued that the lower court failed to evaluate causes of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but offered only generic assertions without engaging with the appellate judgment's reasoning. The court rejected this because the appeal was purely assertive and did not provide the necessary factual or legal details required for a valid review.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal must be specific and reasoned; generic assertions lacking engagement with the lower court's motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity causes of non-punishment Art. 129 c.p.p. Art. 616 c.p.p. identificazione forense confessione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AROUSSI YOUCEF nato il 28/10/1992 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; :3383 N. 123M2025 R.G. Motivi della decisione 1. Aroussi Youcef ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale (non viene specificato) in punto di affermata responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso, nella sua interezza, consta delle seguenti, del tutto generiche, affermazioni: "Lo scrivente Difensore ritiene illegittima la sentenza pronunciata nei confronti dell'imputato. Il Giudice del provvedimento impugnato, infatti, ha omesso di compiere la necessaria valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità, ai sensi del citato 129 c.p.p. Pertanto, occorre precisare che è do- vere indeclinabile del giudice - ai fini della, decisione - compiere una valutazione degli atti del procedimento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di una qual- siasi causa di non punibilità la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell'imputato e creando un impedimento assoluto all'applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti.

Si confida nell'accogli- mento". Appare, dunque, ictu °cui/ che motivi siffatti sono inammissibili, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi e che il ricorrente, in concreto, non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che, anche legittimamente richiamando per relationem la pro- nuncia di primo grado, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. i t. C