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Ordinanza — n. 34631/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because spontaneous statements to prosecutors were not used in the conviction decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34631/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Rizzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Rizzo argued that spontaneous statements made to prosecutors regarding his parking behavior should not have been used to establish criminal liability under specific procedural articles. The court found no reference to these statements in the appellate judgment's reasoning, noting that the conviction relied solely on observed gestures and prior sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 63, 350 comma 7, 191 cod. proc. pen.: An appeal based on the alleged use of spontaneous statements to prosecutors is inadmissible if the contested judgment contains no motivation referencing such statements.

Parole chiave

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inadmissible appeal spontaneous statements prosecutor declarations criminal liability procedural articles abbandono del procedimento per infrazione stradale infrazione alle norme della circolazione carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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Art. 63 cod. proc. pen.
Art. 350 comma 7 cod. proc. pen.
Art. 191 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 30/07/1938 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale, all'esito di giudizio ordinario, Giuseppe Rizzo è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto ed C 1.500,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (accertato a Napoli il 25 novembre 2019).

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando con l'unico motivo, violazione degli artt. 63, 350, comma 7, 191 cod. proc. pen. per essere state poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato dichiarazioni spontanee rese alla PG sul luogo e nell'immediatezza del fatto che, in base alle norme richiamate non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini della decisione. Rilevato che l'assunto difensivo non trova conferma nella motivazione della sentenza impugnata nella quale si riferisce (pag.

3) che gli operanti (uno dei quali è stato sentito come testimone nel corso del dibattimento) sorpresero Rizzo mentre svolgeva l'attività di parcheggiatore che «si esternava nella gestualità assunta, bloccando il traffico, per consentire il parcheggio agli automobilisti di passaggio» e tale attività veniva svolta nei medesimi luoghi nei quali, in precedenza, egli era stato sanzionato «per il pregresso esercizio della medesima attività». Rilevato che nella sentenza non si fa riferimento alcuno alle dichiarazioni rese dall'indagato alla PG sicché nulla consente di ritenere che tali dichiarazioni siano state utilizzate ai fini della decisione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 Il Cons re estenso