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Ordinanza — n. 34629/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft of electricity, ruling evidence of awareness and recidiva were properly assessed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34629/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to properly assess the defendant's awareness of the illegal connection or his recidivism. The court found the appellate judgment logically sound, noting the defendant knowingly used electricity without a contract and possessed a criminal record demonstrating persistent dangerousness. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625, 99 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the challenged judgment is logically coherent and correctly applies the law regarding the defendant's awareness of the illegal act and the assessment of recidivism based on personal dangerousness.

Parole chiave

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theft of electricity illegal connection criminal recidivism awareness of act inadmissible appeal procedural costs logical coherence perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
articolo 99 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 24592/2021
ex multis Sez. 5 n. 24592/2021).
Sez. U n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015
sez. 2 n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVI' NICODEMO nato a PALERMO il 20/08/1979 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 23752/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Nicodemo Davì ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo erronea applicazione degli articoli 624 e 625 cod. pen. in relazione alla prova della sua consapevolezza dell'allaccio abusivo, con un secondo motivo mancata motivazione su punti decisivi, come l'omesso adeguato esame dell'argomentazione difensiva secondo cui il quadro elettrico era accessibile a terzi, rendendo plausibile l'ipotesi che la manomissione fosse opera di altri, e con un terzo motivo vizio motivazionale in punto di errata applicazione della recidiva senza che vi sia stata dimostrazione della affermata pervicacia cri- minale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. I motivi in questione sono anche manifestamente infondati, in quanto si de- ducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e conno- tata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati pro- batori. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. I giudici del gravame del merito, hanno dalo infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che hanno richiamato secondo cui risponde comunque del furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abu- sivo alla rete di distribuzione finanche realizzato da terzi (cfr. ex multis Sez. 5 n. 24592/2021).

Ciò a fronte di una situazione in cui è pacifico che l'allaccio in que- stione, in difetto di qualsiasi contratto di fornitura, riforniva di energia elettrica l'appartamento dell'imputato, il quale era necessariamente a conoscenza dello stesso non sostenendo alcun costo per l'energia elettrica di cui fruiva.N. 23752/2025 R.G. 3.2. Manifestamente infondato è anche il motivo afferente alla ritenuta reci- diva, che la Corte territoriale ha motivato con l'attento esame dc,.:ia condotta de- littuosa e della personalità dell'accusato che emerge dal suo certificato penale, che mostra una pervicacia criminale del predetto, resosi responsabile negli anni di nu- merose condotte delittuose espressione, dunque, della maggiore pericolosità so- ciale che fonda l'aumento di pena ai sensi dell'articolo 99 cod. pen.

Ciò ha fatto nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'il- lecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza tem- porale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasio- nalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), fermo restando che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con partico- lare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 dei 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de