Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual and legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Neblea Vasile inadmissible for failing to provide specific factual and legal grounds. The appellant argued for acquittal and suspended sentence, but the court found his claims to be purely assertive without supporting evidence or detailed reasoning. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lacking specific factual or legal support, and failing to engage with the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEBLEA VASILE nato il 30/07/1986 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELIA; N. 23728/2026 Motivi della decisione 1. Neblea Vasile ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con i primi due motivi vizio motivazionale e violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità ribadendosi, in particolare, la linea di- fensiva per cui l'imputato al momento del controllo si trovava ormai da tempo in Romania, dove era tornato perché in Italia non c'era lavoro, con un terzo motivo violazione di legge circa il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e con il quarto erronea motivazione relativamente alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
Quanto ai primi due motivi, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, e, in particolare, hanno evidenziato come la circostanza per cui l'imputato se n'era tor- nata in Romania non ha trovato alcun riscontro, mentre, per contro, risulta provato che si è avvalso dell'allaccio abusivo. Relativamente al diniego della sospensione condizionale della pena la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato non se ne poteva giovare in quanto ne ha beneficiato già per due volte per precedenti condanne con effetti, peraltro, evi- dentemente negativi in termini di rieducazione in considerazione della ricaduta nel reato oggetto del presente procedimento.
Infine, quanto alla richiesta di applicazione di causa in un possibilità ex articolo 131 bis cod pen, peraltro proposta per la prima volta in questa sede, la stessa non era applicabile in ragione del limite edittale di cui al reato in contestazione sanzio- nato con la reclusione da tre a dieci anni e la multa da 206 a 1549 euro. Tale causa di non punibilità può difatti essere applicata unicamente ai reati (delitti e contravvenzioni) per cui è prevista la pena detentiva non superiore nel N. 23728/2026 R.G. massimo a cinque anni, ovvero la sanzione pecuniaria, sola o congiunta alla pre- detta pena detentiva.
E per espressa previsione normativa (art. 131 bis co. 4 c.p.), il massimo edittale della pena, rilevante per delimitare l'ambito di applicazione della causa di non punibilità, dev'essere individuato senza tenere conto delle cir- costanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale, quali sono quelle di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del