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Ordinanza — n. 34624/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction for procedural defects and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34624/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to procedural defects and lack of merit. The appellant argued the lower court failed to properly analyze the existence of criminal liability for driving under the influence, but the court found the appeal lacked necessary legal criticism and precise reasoning. The decision was upheld because the appellate court correctly identified the defendant's conduct as an evasive maneuver intended to avoid formal alcohol testing, satisfying both objective and subjective elements of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 187, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the cassation court is inadmissible if it is not grounded in necessary legal criticism of the lower court's reasoning and fails to precisely articulate the legal grounds for the appeal.

Parole chiave

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drunk driving liability cassation procedural defects evasive conduct alcohol testing refusal criminal appeal inadmissibility verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 187, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 4, sentenze n. 5909/2013 e 13572/2019
Sez. 4, n. 3202/2019
5909/2013 e 13572/2019) ma anche quando questo attui una condotta elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolennico (Sez. 4, n. 3202/2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSAOUDI EL MOULOUDI nato il 08/02/1987 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 23578/2025 R.G. Motivi della decisione 1. El Mouloudi Massaoudi ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in ordine alla sussistenza della penale responsabilità per il reato di guida in stato d'ebbrezza di cui all'art.187, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata oltreché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Lo stesso è, poi, manifestamente infondato in quanto deduce difetto o con- traddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedi- mento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coe- rente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame di merito, nel richiamare il dictum concernente il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, hanno congruamente argomentato in ordine agli elementi ritenuti decisivi ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Questi, invero, non ha addotto alcuna giustificazione con- creta e attendibile alla propria condotta omissiva, limitandosi a prospettare una generica difficoltà a mantenere il soffio per il tempo prescritto.

Ma la Corte di appello di Milano ha, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, corretta- mente qualificato tale condotta come mero espediente elusivo finalizzato ad evi- tare l'accertamento formale dello stato di ebbrezza, evidenziando peraltro come la condotta dilatoria si sia manifestata unicamente dopo l'esecuzione del pre-test. Ciò appare sufficiente a ritenere integrato il reato contestato sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.N. 23578/2025 R.G. Né si comprende per quale motivo, che peraltro non esplicita nemmeno l'odierno ricorso, per quale ragione i giudici del merito non avrebbero dovuto dare credito alle dichiarazioni del verbalizzante.

Altrettanto pacifico, è che il reato contestato abbia natura istantanea e si per- fezioni non solo con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente a sot- toporsi agli accertamenti alcolimetrici (Sez. 4, sentenze n. 5909/2013 e 13572/2019) ma anche quando questo attui una condotta elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolennico (Sez. 4, n. 3202/2019).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d