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Ordinanza — n. 34623/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for illegal water connection due to inadmissible alternative evidence consideration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34623/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Eugenio Smecca's appeal inadmissible, upholding his criminal conviction for illegally connecting to the municipal water supply. The defense argued the crime lacked sufficient gravity and that the court failed to apply the non-punishability clause, citing a low estimated damage and hidden connection. The court rejected this, ruling that the appeal improperly re-evaluated factual evidence and challenged the lower court's discretionary assessment without specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own discretion for that of the trial court when the appeal merely proposes an alternative assessment of evidence without addressing specific legal errors.

Parole chiave

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illegal water connection criminal appeal inadmissibility alternative evidence consideration judicial discretion review non-punishability clause Cassation procedural limits criminal conviction upheld natura dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
Con l'unico motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Artt. 624, 625 n. 7 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Con l'unico motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMECCA EUGENIO nato a GELA il 13/09/1970 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Per mezzo del difensore di fiducia, Eugenio Smecca ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Gela. Smecca è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. per aver innestato abusivamente nella rete idrica comunale un tubo flessibile col quale era fornita di acqua potabile la pizzeria da lui gestita: dunque, per aver sottratto alla società proprietaria un quantitativo imprecisato di acqua potabile, bene destinato a pubblico servizio (accertato in Gela il 13 dicembre 2021).

Con l'unico motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - Rilevato che la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto perché Sciacca era l'unico utilizzatore dell'acqua sottratta, l'attività commerciale che di quell'acqua fruiva era stata aperta nell'aprile 2017, la condotta illecita si protrasse fino al 13 dicembre 2021 (quando fu accertata l'esistenza dell'allacciamento abusivo). Ha evidenziato, inoltre, che lo stesso imputato, nelle deduzioni difensive, ha calcolato il possibile danno in C 4.000 e che l'allaccio abusivo era celato da uno sportello chiuso con un lucchetto.

Rilevato che, nel dolersi di tale motivazione, il ricorrente sostiene: che il danno effettivamente cagionato sarebbe in realtà inferiore e la Corte di appello avrebbe potuto evincerlo dalle produzioni documentali eseguite dalla difesa (la cui valutazione, dunque, non sarebbe stata completa); che la circostanza secondo la quale sarebbe stato Smecca a ricorrere all'uso del lucchetto non è provata e la chiave «potrebbe essere stata oggetto di consegna al momento dell'immissione in possesso a seguito della stipula del contratto di locazione». Rilevato, che, come risulta dall'atto di ricorso (pag. 9), è stato proprio l'imputato a calcolare in C 4.000 il danno provocato e non si comprende per quale ragione il danno concretamente subito dovrebbe essere diversamente determinato muovendo dalla constatazione che, al momento della stipula di un regolare contratto di fornitura, l'ente erogatore chiese a titolo di deposito cauzionale la somma di C 1.500.

Ritenuto che il ricorso invochi una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi in termini specifici con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Rilevato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). Ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso. Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d