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Ordinanza — n. 34621/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of explicit punishment request in criminal complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34621/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that a valid criminal complaint existed despite the appellant's claim of missing explicit punishment language. The appellant argued that a complaint signed by a lawyer lacked a specific request for punishment, but the court noted the document explicitly qualified itself as a 'denuncia-querela' and contained clear language soliciting legal repression. The court ruled that such specific formulas are not required, as the intent to punish can be inferred from the document's nature and must be interpreted favorably to the complainant.

Regesto Legislator

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Art. 110, 56, 624, 625 n. 7, 112 comma 1 n. 4 cod. pen.; The requirement for an explicit request for punishment in a criminal complaint is not satisfied by rigid formulas, as the intent to punish may be recognized from the document's explicit qualification and content, resolving ambiguities in favor of the querelant.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal complaint validity explicit punishment request denuncia querela requirements favor querelae principle inadmissible appeal criminal procedure Italy penal code provisions querela

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110, 56, 624, 625 n. 7, 112 comma 1 n. 4 cod. pen.
Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019
Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021
277801; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019
Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021
277801; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH ERIKA nato a SEGRATE il 25/05/2001 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città all'esito di giudizio abbreviato. Erika Hudorovich è stata ritenuta responsabile, in concorso con persona minorenne, del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 7, 112, comma 1, n.

4) cod. pen. in danno dell'esercizio commerciale «Esselunga» (reato commesso in Milano 1'8 settembre 2019). Contro la sentenza, l'imputata ha proposto ricorso lamentando, con l'unico motivo, violazione di legge per essere stata ritenuta sussistente una valida denuncia querela ancorché l'atto, sottoscritto da Bertazzoli Elena quale procuratore della «Esselunga S.p.A.», non contenesse una espressa richiesta di punizione riferita al fatto ascritto alla Hudorovich. Rilevato che, come emerge dalla sentenza impugnata (pag.4) e dalla denuncia querela (allegata all'atto di ricorso ai fini della autosufficienza) la richiesta di punizione è esplicita nell'atto, che è stato depositato in data 10 novembre 2019. La Bertazzoli, infatti, dopo aver descritto (a pag.

1) la vicenda oggetto di imputazione), a pag. 2, sollecita «la repressione dell'illecito penale subìto» e l'atto è espressamente qualificato come «denuncia-querela». Rilevato che la volontà di punizione necessaria ad integrare la querela non richiede formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione ed eventuali situazioni di incertezza devono essere risolte e interpretate alla luce del "favor querelae" (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020), Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648). Ritenuto che, per i motivi esposti, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e la ricorrente debba essere condannata al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, debba essere posto a carico della ricorrente il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 Il Consi liére estensor