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Ordinanza — n. 34619/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late filing and non-applicability of non-prosecution cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34619/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because it was filed fifteen days after the statutory deadline expired. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded the cause of non-prosecution for habitual conduct, but the court noted the written procedure and the specific time limits for appeals. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely under the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if filed after the fifteen-day period following notification, and the court may declare this without formalities.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limits late filing non-prosecution cause procedural default court costs written procedure guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando, con l'unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla decisione di non applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812
strada, nel solo caso di recidiva nel biennio» (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRITELLI ALESSANDRO nato a CATANZARO il 28/05/1977 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale Alessandro Critelli è stato condannato, previa applicazione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi due di arresto ed C 1.600,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (in Caserta il 22 febbraio 2021). L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando, con l'unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla decisione di non applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. che è stata esclusa (pag.

3) in ragione della reiterazione «per ben due volte in un ristrettissimo arco di tempo» della medesima condotta, reiterazione che, secondo la difesa, non sarebbe stata definitivamente accertata nei termini indicati dalla Corte di appello. Rilevato che la sentenza è stata pronunciata in data 14 maggio 2025 e, in assenza di richiesta di trattazione orale, il giudizio di appello si è svolto con rito cartolare. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.

a) e comma 2, lett.

a) cod. proc. pen. il termine per impugnare era di quindici giorni dalla notificazione e scadeva il 28 giugno 2025. Rilevato che il ricorso è stato depositato il 3 luglio 2025, quando il termine per impugnare era ormai decorso, ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Rilevato, peraltro, che «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio» (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812). Ritenuto che l'inammissibilità conseguente alla tardività del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende