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Ordinanza — n. 34618/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking specific critique of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34618/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds failed to critically engage with the specific arguments used by the Court of Appeal. The appellant raised general complaints regarding motivation and sentencing without addressing the concrete facts or legal reasoning of the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely complain in a generic manner of a presumed lack or illogic of motivation without specifically confronting the arguments used in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic complaints lack of specific critique cassation procedure procedural requirements spese di gratuito patrocinio attenuazione della pena ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 54 cod. pen
l'applicazione dell'art. 54 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021
276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA LAURA nato a LAMEZIA TERME il 31/03/1988 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Laura Passalacqua ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Catanzaro per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 e n. 7 cod. pen. (aggravato dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale), commesso sottraendo merci del valore di C 150 dai banchi di vendita di una farmacia (in Catanzaro il 30 agosto 2018).

La ricorrente deduce: col primo motivo, vizi di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità essendo stata immotivatamente esclusa l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.; col secondo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva; col terzo motivo, erronea applicazione della legge penale per essere stata ritenuta non applicabile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; col quarto motivo, vizi di motivazione riguardo alla dosimetria della pena.

Rilevato, che i motivi non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limitano a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione, dal che consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949). Rilevato, quanto al primo motivo, che la Corte di appello ha escluso (pag.

3) l'applicazione dell'art. 54 cod. pen. perché nessuna prova è stata fornita di un reale stato di necessità, non essendo tale lo stato di indigenza (Sez. 3, Sentenza n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640; Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Rv. 265888). Rilevato, quanto al secondo motivo, che le attenuanti generiche sono state valutate equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale (ritenuta applicabile perché espressiva di maggior pericolosità sociale) e il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata è precluso per legge.

Rilevato che l'applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è stata esclusa, con valutazione in fatto non censurabile in questa sede, in ragione del valore, non irrisorio, delle merci sottratte. Rilevato, infine, con riferimento al quarto motivo, che la pena è stata determinata in misura pari al minimo edittale quanto alla pena detentiva, e prossima al minimo edittale quanto alla pena pecuniaria. Ritenuto, pertanto, che i motivi di ricorso siano inammissibili e a ciò consegua la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere condannata anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 Il Consi