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Ordinanza — n. 34617/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and factual specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34617/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded, lacking specific legal arguments and factual details. The appellant challenged the appellate court's finding of attempted theft and the application of a mitigating circumstance, but failed to provide concrete evidence or precise legal reasoning. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the facts and law, ruling that the appeal did not meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lacking specific legal arguments and factual specificity, and if the lower court's reasoning is logical and correct.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded cassation procedure attempted theft mitigating circumstance procedural costs impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 n.6 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALAZONIA DIMA nato il 24/11/1986 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 23294/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Dima Malazonia ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indica- zione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici dei gravame di merito hanno correttamente dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto. Seppure quest'ultima non fosse stata contestata nei motivi di appello, in quanto evidente dalla circostanza dell'arresto in flagranza, la Corte di appello ha sottolineato la dinamica del tentato furto: ricorrente sorpreso in fuga dal pianerot- tolo, insieme ad altri due soggetti, con le mani coperte da calzini ed in possesso di innumerevoli attrezzi da scasso (fol.2 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha poi riconosciuto al ricorrente la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen., riducendo la pena ad anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.