Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it exceeded limits of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to justify the application of a settlement sentence under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled this complaint exceeded the specific admissibility limits set by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal challenging the lack of motivation regarding the conditions for a settlement sentence is inadmissible if it exceeds the limits of admissibility prescribed by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAKIC NATASA nato il 14/02/1987 avverso la sentenza del 13/05/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
4. Motivi della decisione Natasa Rakic ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 99 comma 4, cod. pen. (in Roma il 13 maggio 2025). La difesa si duole, con l'unico motivo, che la sentenza impugnata non abbia motivato riguardo all'insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e tale censura esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., e ad essa consegua la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, la ricorrente debba essere condannata anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 ere es