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Ordinanza — n. 34613/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new procedural rules limiting review scope for plea bargain sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34613/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence by arguing the lower court failed to issue a separate acquittal order, a ground no longer permissible for cassation review since August 3, 2017. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are now limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, and legality of the penalty, excluding substantive review of liability or evidence.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility procedural reform 2017 limited review scope procedural costs responsabilità penale dei minori responsabilità penale accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 1 comma 51 della legge 23.6.2017 n. 103
deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVANTE MARCO nato a CAMPI SALENTINA il 10/05/1987 avverso la sentenza del 28/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; -i N. 23162/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Marco Levante ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Cos