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Ordinanza — n. 34611/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and manifestly unfounded constitutional claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34611/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gay Bakari inadmissible for failing to meet statutory requirements for admissibility. The appellant argued for constitutional illegality of a theft provision, rejection of mitigating circumstances, and non-revocation of expulsion, but the Court found these grounds either legally unfounded or procedurally defective. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary critical analysis and specific legal reasoning required by law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 36 c.p.p.: Appeals must be grounded in specific legal arguments; those manifestly unfounded or lacking critical analysis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific legal grounds manifestly unfounded mitigating circumstances expulsion revocation procedural defect constitutional claim procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 36 c.p.p.
Art. 624-bis cod. pen.
- dell'art. 624-bis cod. pen. (Corte costituzionale, n.117/2021;
Art. 235 cod. pen.
Quanto al terzo motivo di ricorso, concernente l'art. 235 cod. pen. in rela- zione alla mancata revoca della misura dell'espulsione prevista dall'art.
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
art. 624-bis cod. pen
- dell'art. 624-bis cod. pen.
art. 14 Cost
art. 133 cod. pen
Guardando al profilo sogget- tivo di cui all'art. 133 cod. pen., il giudizio risulta parimenti negativo, atteso che l'imputato, lungi dal potersi considerare incensurato, risultava già gravato da pre- cedente condanna per i reati di tentato furto e porto abusivo d'armi (fol.4 della sentenza impugnata).
art. 235 cod. pen
Quanto al terzo motivo di ricorso, concernente l'art. 235 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, n. 117/2021
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, de.
Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAY BAKARI nato il 10/05/1997 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 23123/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Gay Bakari ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo tre motivi: a. eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.624-bis, comma 1, cod. pen.; b. violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; c. vio- lazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art.235 cod. pen. rispetto alla mancata revoca dell'espulsione ex art. 15 d.lgs. 25 luglio 1998 n.286. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il 27 settembre 2025 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. Luca Ancona nell'interesse del ricorrente con la quale si è insistito per l'ammissi- bilità del ricorso chiedendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto prospetta un enun- ciato ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il secondo ed il terzo motivo non sono consentiti dalla legge in sede di legit- timità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, de. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto prospetta un enun- ciato ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non è previsto, per il reato di furto in abitazione di cui all'art.624-bis, un'ipotesi attenuata per i casi di lieve entità. Ed invero, la Corte costituzionale, si è già espressa in merito, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 624-bis cod. pen. (Corte costituzionale, n.117/2021;

RV. 286250-01).N. 23123/2025 R.G. In tale occasione ciò che ebbe a sottolineare la Consulta è che, nel denunciare l'eccessività del minimo edittale di pena detentiva del furto in aoitazione rispetto ad altri reati contro il patrimonio, analogamente a quanto fa oggi l'odierno ricor- rente, il giudice a quo non indicò una grandezza preesistente, che potesse essere trasposta "per linee interne" nella disposizione censurata, finendo così per chie- dere alla Corte non di rettificare una deviazione delle scelte legislative, bensì di sostituirsi ad esse; inoltre, nessuno dei tertia comparationis esprime un'offensività omogenea a quella del delitto in esame, caratterizzata dalla lesione dell'inviolabi- lità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost.

Come già evidenziato nella sentenza n. 190 del 2020, tuttavia, l'incremento dei valori edittali dei reati contro il patrimonio - e fra questi del furto in abitazione - segnala una pressione punitiva ormai estremamente rilevante e richiede perciò una attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato.

4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Firenze che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame di merito hanno adeguatamente motivato circa il man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, indicando l'assenza di elementi idonei a giustificarne la concessione.

A tal fine rilevando che non può assumere rilievo l'età dell'imputato, il quale, già all'epoca dei fatti, non poteva qualificarsi come soggetto particolarmente giovane e risultava certamente in grado di cogliere il disvalore della propria condotta; né può attribuirsi valenza alla confessione resa, avendo il ricorrente ammesso circostanze già inconfutabilmente emerse, non aggiungendo alcun elemento utile (fol.3 della sentenza impugnata). Parimenti, non è ravvisabile una particolare tenuità dei tatti, dovendosi al contrario rimarcare: l'uso di violenza sulle cose; la consumazione del reate in ora notturna; la pluralità delle azioni criminose poste in essere nel medesimo contesto; il valore non trascurabile della refurtiva; nonché l'atteggiamento minaccioso serbato nei confronti del condomino che lo aveva colto sul fatto.

Guardando al profilo sogget- tivo di cui all'art. 133 cod. pen., il giudizio risulta parimenti negativo, atteso che l'imputato, lungi dal potersi considerare incensurato, risultava già gravato da pre- cedente condanna per i reati di tentato furto e porto abusivo d'armi (fol.4 della sentenza impugnata). N. 23123/2025 R.G. Alla luce di tali considerazioni, la Corte territoriale ha, dunque, correttamente escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chia- rito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considera- zione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti uecisivi o comun- que rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generi-che motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché a suo negativo comportamento processuale).

5. Quanto al terzo motivo di ricorso, concernente l'art. 235 cod. pen. in rela- zione alla mancata revoca della misura dell'espulsione prevista dall'art. 15 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la Corte di appello di Firenze ha reso adeguata e puntuale motivazione, fondando la propria decisione sulla perdurante pericolosità sociale del ricorrente. Tale valutazione trova la sua ratio non soltanto nei precedenti penali gravanti sull'imputato, già di per sé indicativi di una consolidata inclinazione alla commis- sione di condotte antisociali e criminose, ma anche, e soprattutto, nella violazione di una misura cautelare obbligatoria applicata proprio nell'ambito del presente procedimento.

L'inosservanza di tale vincolo cautelare, che avrebbe dovuto fungere da pre- sidio preventivo, si rivela infatti sintomatica della perdurante inclinazione dell'im- putato alla commissione di trasgressioni delle prescrizioni dell'ordinamento e co- stituisce elemento idoneo a confermare sia la consistenza sia l'attualità della peri- colosità sociale, ostativa al riconoscimento della revoca dell'espulsione.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. N. 23123/2025 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual