Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lack of motivation is not a valid ground under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued that the lower court failed to explain the reasons for applying the agreed penalty, but the Court ruled this complaint exceeded the admissibility limits of Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because the lack of specific motivation does not constitute a valid ground for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A complaint regarding the lack of motivation in a judgment is inadmissible under Article 448, comma 2-bis, and the appeal must be declared inadmissible without formalities.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICINO COSIMO nato a GUARDAVALLE il 08/11/1974 avverso la sentenza del 28/06/2025 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Cosimo Cicino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Velletri indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7, 99 comma 4, cod. pen. Con l'unico motivo, la difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia motivato riguardo alle ragioni che hanno determinato l'applicazione della pena.
Rilevato che tale censura esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 Il Consi trere estensore Il PreVidte