Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical examination of the lower court's reasoning on the particular triviality defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the applicant's claim that the appellate court's reasoning was illogical or contradictory. The applicant argued that the particular triviality defense under Article 131 bis of the Penal Code should have been applied, contending that the lower court failed to explain why the offense's insignificance was excluded. The court ruled that the appeal did not critically engage with the appellate court's finding that the falsity of the declaration rendered the particular triviality defense inapplicable, as the applicant had lied about her income status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The particular triviality defense is inapplicable when the false declaration itself constitutes the deceptive conduct that precludes the assessment of the offense's triviality, requiring a critical examination of the lower court's reasoning to establish inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILETTO ROSA KIMBERLY nato a PARMA il 14/12/1997 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Rosa Kimberly Diletto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 emessa dal Tribunale di Gela. La ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
Sostiene che la motivazione fornita dalla Corte di appello sarebbe illogica e contraddittoria, atteso che l'imputata non è gravata da precedenti specifici, e le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello non spiegano perché, nel caso di specie, potrebbe essere esclusa l'esiguità del danno o del pericolo. Rilevato che l'unico motivo di ricorso non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato secondo il quale la particolare tenuità del fatto sarebbe esclusa dalla radicale falsità della dichiarazione resa dall'imputata nell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione, atteso che ella dichiarò di non aver percepito alcun reddito nel 2017, mentre aveva personalmente percepito un reddito da lavoro dipendente di C 14.534,81.
Rilevato che tale motivazione, oltre a non essere né illogica né contraddittoria, è conforme ai principi affermati da questa Corte di legittimità, secondo la quale «Ai fini dell'applicabilità al delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la rilevanza dell'offesa deve essere apprezzata avuto riguardo alle modalità ingannatorie della condotta falsa od omissiva, ossia alla sua idoneità a trarre in inganno il giudice all'atto della presentazione dell'istanza» (Sez. 4, n. 30042 del 29/05/2024, Rv. 286818).
Ritenuto che all'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere condannata anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 Il Cons. Tie e e