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Ordinanza — n. 34601/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify grounds of non-punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34601/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alì Samir inadmissible because it failed to specify the exact cause of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely complained generically about the lower court's reasoning without linking specific arguments to the relevant legal provisions. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 120 c.p.p.: An appeal alleging violation of law regarding a cause of non-punishment is inadmissible if the appellant fails to specify the precise cause and reasons for its applicability, limiting the complaint to generic assertions of illogicality or contradiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal cause of non-punishment specification requirement Article 129 c.p.p. procedural costs generic complaint Cassazione ordinanza notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge perché la Corte di appello avrebbe «omesso di compiere la necessaria e doverosa valutazione in ordine alla presenza di causa di non punibilità» ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 120 cod. proc. pen.
Il ricorso non spiega quale causa di non punibilità si intenda invocare né per quali ragioni l'art. 120 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge perché la Corte di appello avrebbe «omesso di compiere la necessaria e doverosa valutazione in ordine alla presenza di causa di non punibilità» ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv.
Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021
276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI SAMIR nato il 08/08/1997 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Per mezzo del difensore di fiducia, Alì Samir ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale della stessa città che ha ritenuto Samir responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen. per essersi impossessato di un telefono cellulare sottraendolo al legittimo proprietario, con destrezza consistita nello sfilare l'apparecchio telefonico dalla tasca del giubbino della persona offesa.

Con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge perché la Corte di appello avrebbe «omesso di compiere la necessaria e doverosa valutazione in ordine alla presenza di causa di non punibilità» ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso non spiega quale causa di non punibilità si intenda invocare né per quali ragioni l'art. 120 cod. proc. pen darebbe applicabile, dunque non si confronta in alcun modo con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949). Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 Il Cons né' tensore