Sentenza — n. 34600/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEPORE MARIO nato a ARIANO IRPINO il 04/02/1983 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;N. 22765/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Mario Lepore ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento del 07/09/2020 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. (furto nrionoaggravato dalla violenza sulle cose) deducendo violazione di legge per difetto della condizione di procedibilità determi- nata dall'intervenuta remissione della querela. Allega al ricorso atto di remissione di querela a firma di Li Pizzi Pasquale in data 05/05/2025 dinanzi ai CC di Ariano Irpino e verbale di accettazione della remissione di querela a firma di Lepore Mario in pari data dinanzi ai medesimi CC di Ariano Irpino. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34600/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Riscontrata ex actis la presenza di una formale remissione della querela e la successiva accettazione della stessa da parte del ricorrente querelato, il reato di cui all'imputazione - che a seguito dell'entrata in vigore il 30/12/2022 del d.lgs n. 150 del 10 ottobre 2022, è diventato perseguibile a querela di parte - è estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEPORE MARIO nato a ARIANO IRPINO il 04/02/1983 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;N. 22765/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Mario Lepore ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento del 07/09/2020 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. (furto nrionoaggravato dalla violenza sulle cose) deducendo violazione di legge per difetto della condizione di procedibilità determi- nata dall'intervenuta remissione della querela. Allega al ricorso atto di remissione di querela a firma di Li Pizzi Pasquale in data 05/05/2025 dinanzi ai CC di Ariano Irpino e verbale di accettazione della remissione di querela a firma di Lepore Mario in pari data dinanzi ai medesimi CC di Ariano Irpino. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. In premessa, in punto di ammissibilità del ricorso, va rilevato che costitui- sce ius receptum il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritual- mente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01; conf. Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103 - 01 che afferma il medesimo principio in tema di patteg- giamento).
Riscontrata ex actis la presenza di una formale remissione della querela e la successiva accettazione della stessa da parte del ricorrente querelato, il reato di cui all'imputazione - che a seguito dell'entrata in vigore il 30/12/2022 del d.lgs n. 150 del 10 ottobre 2022, è diventato perseguibile a querela di parte - è estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio.
3. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato Lepore Mario.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione della querela. Pone le spese del processo a carico del querelato. Cos