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Ordinanza — n. 34593/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34593/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and lacked the necessary specific legal critique required by law. The appellant failed to adequately confront the appellate court's logical and coherent reasoning regarding both the attribution of responsibility and the sentencing calculation. Consequently, the court upheld the lower court's decision, noting that the appellate judges properly addressed all evidentiary elements and legal arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, assertive, and fail to provide a specific critical analysis of the lower court's reasoning, as such arguments are merely reproducible of already examined points without necessary legal critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific critique sentencing discretion appellate reasoning domanda d'asilo di rom motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di m2rito, il quale as- solve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 133 cod. pen
edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di m2rito, il quale as- solve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO CARMINE nato a NAPOLI il 26/01/1953 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 22603/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Carmine Russo ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità sostenendo che la Corte territoriale abbia offerto una motivazione del tutto apparente omettendo qualsiasi confronto con i motivi di appello laddove potevano essere molteplici i motivi, puntualmente evidenziati nell'atto di gravame, per i quali non c'era coincidenza con il traccia- mento del cellulare asseritamente in uso al ricorrente con quello del coimputato.

In tal senso si ritiene che la Corte territoriale non abbia correttamente Applicato i principi giurisprudenziali affermati dalla Corte di legittimità in tema di motivazione per relationem. Con un secondo motivo lamenta vizio motivazionale con riferi- mento alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle circostanze at- tenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in s,ede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Quanto al secondo, lo stesso poi afferisce al trattamento punitivo benché sor- retto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, non limitandosi, come afferma il ricorrente, ad un mero richiamo dei contenuti della sentenza di primo grado - che pure legittimamente viene operato a pag. 3 della sentenza impugnata - ma rispondendo, punto per punto, ai motivi di gravame nel merito, ed in particolare a quelli afferenti all'individuazione del Russo in ragione degli spostamenti da Napoli a Rimini, al compendio indiziario univoco che ha portato ad individuarlo come il secondo soggetto, alla desistenza volontaria e alla nozione di privata dimora dello studio professionale. 2 \)1 N. 22603/2025 R.G.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente, con dedu- zioni generiche e che non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fonda- mento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasforme- rebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 2.2. Manifestamente infondato è il motivo in punto di trattamento sanziona- torio e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto a queste ultime il ricorso, in particolare, non si confronta con l'ampia motivazione offerta a scstegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche (pag.

6) negate in ragione dei precedenti penali dell'imputato e sul motivato rilievo che il fatto che l'imputato e il complice si siano spostati dal luogo di residenza per perpetrare il loro disegno criminoso denota un agire professionale che si rileva peraltro anche dal fatto che l'azione è stata svolta travisati ed utilizzando utenze cellulari non a loro direttamente intestate. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato, inoltre, è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motiva- zionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, che la pena è stata determinata nel minimo edittale per il delitto consu- mato e poi dimezzata per il tentativo con una valutazione che i giudici di appello hanno dato atto di condividere stante il fatto che il tentativo, ben pianificato, è arrivato ad una fase avanzata.

L'onere motivatorio, pertanto, è pienamente adempiuto costituendo ius re- ceptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo N. 22603/2025 R.G. edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di m2rito, il quale as- solve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli con- ferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il che non è nel caso che ci occupa.

3. Il reato per cui, si procede non era prescritto all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanto i reati per cui si procede, commessi nel novembre, non sono prescritti, atteso che ricadono sotto le previ- sioni della c.d. riforma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado (cfr. sul punto Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. Rv. 288175 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e