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Ordinanza — n. 34589/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for attempted theft, ruling procedural defects and evidentiary gaps inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34589/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Lakatos Rozalia and Farcas Laura inadmissible regarding their conviction for attempted theft. The appellants argued that the prosecutor's appeal was improperly notified and that the evidence linking them to the crime was insufficient. The court rejected these claims, stating that the prosecutor's appeal notification did not affect the defendants' rights and that the appellate court correctly evaluated the photographic identification evidence.

Regesto Legislator

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Art. 584 c.p.p.; Art. 213 c.p.p.: The appeal by the public prosecutor is not inadmissible due to lack of notification to the appellant, as it does not impair their defensive prerogatives; the court of cassation cannot independently re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment for that of the trial court.

Parole chiave

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procedural nullity public prosecutor appeal evidentiary sufficiency photographic identification inadmissible appeal asserzione difendibile motivi di cassazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 584 c.p.p.
inosservanza dell'art. 584 cod.
Art. 181, comma 3, c.p.p.
quale norma processuale stabilità a pena di nullità del giudizio di appello ai sensi dell'art. 181, comma 3, cod.
Art. 580 c.p.p.
convertito, ex art. 580 cod.
Art. 213 c.p.p.
inosservanza dell'art. 213 cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo i ricorsi inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 584 cod. proc. pen
inosservanza dell'art. 584 cod. proc. pen.
art. 580 cod. proc. pen
convertito, ex art. 580 cod. proc. pen., in appello non è stato notificato alle parti private, con una conseguente lesione dei diritti della difesa; b.
art. 213 cod. proc. pen
inosservanza dell'art. 213 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 38827 del 04/07/2019
(Sez. 2, n. 38827 del 04/07/2019, M., Rv.
Sez. 4, n. 3481 del 12/12/2007
Sez. 4, n. 3481 del 12/12/2007, dep.
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006
265482; Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020
in materia di ricognizione personale, bensì dall'attendibilità accordata alla dichiarazione confermativa di chi l'ha compiuto, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (così, Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.R.G.N.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAKATOS ROZALIA natq il 11/07/1986 FARCAS LAURA natq il 07/01/1983 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; R.G.N. 22449/2025 Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi del 27 maggio 2021, con la quale Lakatos Rozalia e Farcas Laura venivano condannate in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 56, 624 bis cod. pen. (capo A) e artt. 110, 624 bis cod. pen. (capo B), ha rideter- minato la pena in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa ciascuna.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, con un unico atto e a mezzo del comune difensore, deducendo: a. inosservanza dell'art. 584 cod. proc. pen. quale norma processuale stabilità a pena di nullità del giudizio di appello ai sensi dell'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso del P.G. convertito, ex art. 580 cod. proc. pen., in appello non è stato notificato alle parti private, con una conseguente lesione dei diritti della difesa; b. inosservanza dell'art. 213 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al giudi- zio di affermazione della responsabilità, per la mancanza di prova certa circa la corrispondenza delle autrici dei furto tentato e consumato alle odierne imputate.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con mo- tivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso prospetta enunciati ermeneutici in con- trasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la- mentando violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti proces- suali. Nel caso che ci occupa trova invero applicazione il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'appello incidentale del pubblico ministero non è inammissibile nel caso di omessa notificazione all'imputato appel- lante, la quale non determina la nullità della sentenza di appello, in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell'imputato medesimo, che ha piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica attraverso il contrad- dittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado. (Sez. 2, n. 38827 del 04/07/2019, M., Rv. 277096 - 01;

Sez. 4, n. 3481 del 12/12/2007, dep. 2008, P.c., Rv. 239028 - 01) 2.2. Il secondo motivo di ricorso, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in mo- tivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi R.G.N. 22449/2025 possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì risolvendosi in una ri- valutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emer- genze processuali invece correttamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagg.2-4 del provvedimento impugnato).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mi- gliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Le ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la moti- vazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nunché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, a tal fine evidenziando come le censure difensive, dirette a contestare l'attendibilità del riconoscimento effettuato dalle persone offese, non assumano valore dirimente. In particolare, la Corte ter- ritoriale ha chiarito che la forza probatoria del riconoscimento fotografico effet- tuato in sede di indagini preliminari non discende dalle modalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. in materia di ricognizione personale, bensì dall'attendibilità accordata alla dichiarazione confermativa di chi l'ha compiuto, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (così, Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso motivi di dubbio circa l'attendibilità dei riconoscimenti effettuati, i quali sono avvenuti a distanza di pochi giorni dal fatto, mediante fotografie tratte da schede dattiloscopiche risalenti a non più di tre anni prima. Le persone offese, infatti, avevano fornito sin dalla denuncia una dettagliata descrizione fisica delle autrici del reato, successivamente confermata in sede di riconoscimento, avvenuto in modo univoco e senza esitazioni nei confronti di entrambe le imputate.

3. Essendo i ricorsi inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.R.G.N. 22449/2025

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna