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Ordinanza — n. 34588/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to late introduction of aggravating circumstance and lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34588/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant introduced the aggravating circumstance of public exposure for the first time in the cassation stage. The appellant argued that the lower court failed to identify him without anthropometric expertise and that surveillance cameras excluded the aggravating factor. The court rejected these claims, ruling that such issues must be raised in the appeal stage and that the lower court's reasoning was sufficient and legally correct.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, n. 3 c.p.p.; Art. 625, comma 1, n. 7 c.p.: The appeal must be dismissed as inadmissible if the ground of appeal was not raised in the appeal act, and the appeal is rejected if the lower court's reasoning is sufficient and legally correct.

Parole chiave

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inadmissibility appeal late introduction ground public exposure aggravating anthropometric identification video surveillance evidence cassation procedure rules legal reasoning review esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
E di recente è stato ulteriormente specificato — con un'affermazione che ben si attaglia I caso che ci occupa — che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod.
Art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
Daniele Spedicato ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio moti- vazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi
E la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv.
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese
269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
(così Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed
stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv.
Sez. 2, n. 34044 dei 20/11/2020, Tocco
Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja
Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, Scalambrieri
Sei. 5, n. 45172 del 15/05/2015, Cacopardo
265808 - 01; Sei. 5, n. 45172 del 15/05/2015, Cacopardo, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEDICATO DANIELE nato a BRINDISI il 25/05/1986 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 22448/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Daniele Spedicato ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio moti- vazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. laddove entrambi i veicoli oggetto di furto risultavano custoditi- parcheggiati in un'area dotata di videosorveglianza attiva e funzionante, il che escludeva l'esposizione alla pubblica fede e con un secondo motivo carenza di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato in assenza di perizia antro- pometrica. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. 2.1. Il primo motivo, quanto alla ritenuta aggravante, come si evince dalla sentenza impugnata e dall'atto di appello del 2.11.2024 a firma dell'Avv. Marco Della Rosa risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità. E la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf.

Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940). Ciò in quanto si deve evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (così Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01 che ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordina- zione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa).

In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il mo- tivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia N. 22448/2025 R.G. stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773). E di recente è stato ulteriormente specificato — con un'affermazione che ben si attaglia I caso che ci occupa — che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi in- tendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 dei 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01).

Va, peraltro, rilevato che, diversamente da quanto opina il ricorrente, co- stituisce ius receptum che, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposi- zione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'in- terruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specifi- camente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'ag- gravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01; conf.

Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 - 01; Sei. 5, n. 45172 del 15/05/2015, Cacopardo, Rv. 265681 - 01). 2.2. Quanto al secondo motivo, lo stesso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scanditi da necessaria critica analis delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno ampia- mente motivato (cfr. pagg. 4-6 della sentenza impugnata) in relazione alla sua identificazione. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.N. 22448/2025 R.G.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem