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Ordinanza — n. 34586/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of specific criticism against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34586/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Stefano D'Agrezia's appeal inadmissible because it failed to specifically criticize the factual or legal reasoning of the lower court's decision. D'Agrezia argued the appellate court omitted key issues regarding his alcohol-related driving offense, but the court found his complaints too generic and lacking critical engagement with the actual arguments used. Consequently, the appeal was rejected, and D'Agrezia was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely complains of a lack of motivation or illogicality without specifically confronting the arguments used by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specific criticism generic complaint reasoning alcohol driving offense procedural costs order notificazione elettronica notifica tardiva dei difetti eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv.
Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021
276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGREZIA STEFANO nato a CANOSA DI PUGLIA il 27/11/1968 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Stefano D'Agrezia ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Foggia che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi posto alla guida di un'auto in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico di 1,65 g/I alla prima prova di 1,54 g/I alla seconda prova). Con l'unico motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di trattare - o comunque non avrebbe approfondito - «i temi di cui è causa, sicché la motivazione sarebbe mancante perché «lascia in sospeso i singoli momenti esplicativi necessari per spiegare i rapporti tra il thema decidendum e il contenuto del giudizio», o, comunque, illogica per la «incompatibilità tra premesse e conclusioni, decisamente poso plausibili rispetto ai fatti», oppure contraddittoria «dato che le risultanze probatorie non sono assolutamente conciliabili con le argomentazioni esposte dal Giudice di merito».

Poiché formulato nei termini indicati il ricorso non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949). Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 Il Consig • r e