Ordinanza — n. 34584/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO RAFFAELE nato a MASSA DI SOMMA il 01/09/1993 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Raffaele Piccolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce indicata in epigrafe che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Lecce per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624 bis, comma 2, cod.pen. che l'imputato avrebbe commesso, in concorso con Ciro Di Giovanni (separatamente giudicato), in danno di Andrea Michele Marra, Diego Margari e Mattia Bavuso, in Gallipoli il 29 luglio 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34584/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 81, comma 2, 110, 624 bis, comma 2, cod.pen. che l'imputato avrebbe commesso, in concorso con Ciro Di Giovanni (separatamente giudicato), in danno di Andrea Michele Marra, Diego Margari e Mattia Bavuso, in Gallipoli il 29 luglio 2020.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO RAFFAELE nato a MASSA DI SOMMA il 01/09/1993 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Raffaele Piccolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce indicata in epigrafe che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Lecce per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624 bis, comma 2, cod.pen. che l'imputato avrebbe commesso, in concorso con Ciro Di Giovanni (separatamente giudicato), in danno di Andrea Michele Marra, Diego Margari e Mattia Bavuso, in Gallipoli il 29 luglio 2020.
Con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Rilevato: che, ritenuta la continuazione tra i reati, la pena è stata determinata nella misura di anni tre di reclusione ed C 1.018,00 di multa previa concessione delle attenuanti generiche; che, come chiarito dalla sentenza impugnata, si è partiti dalla pena minima edittale, ulteriormente ridotta per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, e l'aumento per continuazione è stato «contenuto e, comunque, congruo»; che il ricorrente non spiega perché tale aumento dovrebbe considerarsi eccessivo.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Ritenuto che all'inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de