Cassation appeal dismissed as inadmissible due to restricted grounds for challenging plea bargain sentencing decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Vinotti Rosa and Olivieri Graziella inadmissible without formalities. The applicants challenged a plea bargain sentencing decision, arguing violations of law regarding the lack of an acquittal and the proportionality of the penalty. The court ruled that since the plea agreement was ratified, only specific grounds such as the legality of the penalty itself can be raised, excluding general arguments about sentencing calculation or procedural omissions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing decisions are restricted to grounds concerning the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the act, and the illegality of the penalty, excluding general challenges to sentencing calculation or procedural omissions once the agreement is ratified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VINOTTI ROSA nato/a ASTI il 14/10/1967 OLIVIERI GRAZIELLA natqa SAVONA il 29/07/1985 avverso la sentenza del 08/05/2025 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 22292 R.G. Motivi della decisione 1. Vinotti Rosa e Olivieri Graziella ricorrono, a mezzo del comune difensore, con unico atto, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata ap- plicata loro la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità della pena. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".
3. Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente ia mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Inoltre, le proposte doglianze in punto di dosimetria della pena, peraltro as- solutamente generiche, sono manifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena. Va ricordato che, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. , questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) all'applicazione delle circostanze (e alla entità e conversione della pena), che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve rite- nersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valu- tazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, Sentenza n. 5210 del 28/10/1999 dep. il 2000, Verdi, Rv. 215467).
E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi N. 22292 R.G. ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggia- mento, sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle circostanze at- tenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concor- data e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio t-a le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motivazione (Sez. 6, Sen- tenza n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146).
Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047).
4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa