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Ordinanza — n. 34580/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34580/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34580/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSSU FAUSTO ANDREA nato a CAGLIARI il 16/02/2002 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 22165/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Cossu Fausto Andrea ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva irrogata con quella pecuniaria. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34580/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, lo stesso è stato proposto a mezzo pec il 19/06/2025 oltre il ter- mine consentito dalla legge. Il termine di 15 gg. ex art. 585 co. 1 lett.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori condotta colpevole verdetto di colpevolezza responsabilità penale azione di responsabilità corresponsabilità della vittima
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSSU FAUSTO ANDREA nato a CAGLIARI il 16/02/2002 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 22165/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Cossu Fausto Andrea ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva irrogata con quella pecuniaria. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, lo stesso è stato proposto a mezzo pec il 19/06/2025 oltre il ter- mine consentito dalla legge. Il termine di 15 gg. ex art. 585 co. 1 lett.

a) cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso per cassazione, avversn la sentenza che ci occupa, infatti, pronunciata in data 20/05/2025, con motivazione redatta con- testualmente, era scaduto il 04/06/2025, data alla quale la sentenza in questione è, dunque, passata in giudicato.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila • in favore della cassa delle ammende. Così deci