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Ordinanza — n. 34579/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34579/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34579/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNOTTI CONSUELO nato a ROMA il 30/07/1979 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Consuelo Giannotti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. in danno del negozio OVS sito a Roma in piazza Radio.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 34579/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la Corte di appello ha ritenuto tale abitualità sottolineando che l'imputata ha riportato una condanna per rapina ed estorsione con sentenza del 7 gennaio 2015 e una nuova condanna per rapina il 10 novembre 2017 e, così argomentando, ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano la materia, essendo indubbio che la serialità ostativa si realizzi quando l'autore fa seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga, condotta illecita (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590, pag. 17 della motivazione; Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, Rv. 274186).

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena riduzione della pena reati seriali reiterazione di reati penali precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
La ricorrente deduce col primo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; col secondo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
art. 133 cod. pen
Ed invero, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNOTTI CONSUELO nato a ROMA il 30/07/1979 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Consuelo Giannotti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. in danno del negozio OVS sito a Roma in piazza Radio.

La ricorrente deduce col primo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; col secondo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Rilevato, quanto al primo motivo, che, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità quando il comportamento risulta abituale e, come precisato al quarto comnria, il comportamento è abituale se l'autore ha «commesso più reati della stessa indole».

Rilevato che la Corte di appello ha ritenuto tale abitualità sottolineando che l'imputata ha riportato una condanna per rapina ed estorsione con sentenza del 7 gennaio 2015 e una nuova condanna per rapina il 10 novembre 2017 e, così argomentando, ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano la materia, essendo indubbio che la serialità ostativa si realizzi quando l'autore fa seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga, condotta illecita (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590, pag. 17 della motivazione; Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, Rv. 274186).

Rilevato, quanto al secondo motivo, che la personalità dell'imputata, quale emerge dalle precedenti condanne, pur risalenti nel tempo, è stata ritenuta ostativa all'applicazione delle attenuanti generiche e la circostanza che non sia stato valutato quale elemento positivo di segno contrario il valore non elevato della merce che la Iannotti tentò di sottrarre non può essere sindacata in questa sede. Ed invero, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. '265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere condannata anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 o