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Ordinanza — n. 34578/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and re-evaluating facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34578/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Simone Tanoni inadmissible, ruling that the grounds were merely complaints without specific legal analysis. The court found the lower court's reasoning on both the lack of voluntary discontinuance and the sentencing proportionality to be logical and legally sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 56 comma 3 cod. pen.; Art. 530 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and critical; mere complaints or requests to re-evaluate facts without engaging with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing proportionality voluntary discontinuance procedural costs facoltà di astenersi dal testimoniare testimone anonimo persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 56 comma 3 cod. pen.
Art. 530 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli con- ferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 133 cod. pen
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, alla luce dei criteri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANONI SIMONE nato a ROMA il 11/07/1995 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 22134/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Simone Tanoni ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge degli artt. 56, comma 3, cod. pen. e 530 cod. proc. pen. e motivazione carente per travisamento del fatto e con un secondo motivo vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quanto al primo, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed en- trambi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Quanto al secondo afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da suffi- ciente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno moti- vatamente confutato il motivo di appello sulla desistenza volontaria (pag. 4), fa- cendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità richiamata, ponendo l'accento sul fatto che l'evento non si è verificato per l'intervento dei vicini di casa che hanno prontamente allertato le forze dell'ordine.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 2.2. Diversamente da quanto opina il ricorrente, la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determina- zione della pena cfr.

Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).N. 22134/2025 R.G. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, alla luce dei criteri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen. tenuto conto, in particolare, dei beni oggetto dell'azione delittuosa, delle modalità dell'azione indicative di una particolare propensione a commettere reati contro il patrimonio e della capacità a delinquere dell'odierno ricorrente. L'onere motivatorio, pertanto, è pienamente adempiuto costituendo ius re- ceptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale as- solve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli con- ferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il che non è nel caso che ci occupa.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del