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Ordinanza — n. 34576/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds in lower court appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34576/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to raise specific legal arguments regarding justified reaction and non-prosecution in the lower court proceedings. The petitioner argued that his refusal to undergo an alcohol test was a justified response to arbitrary acts by emergency personnel, yet these claims were never formally deduced during the first or second instance. The court ruled that such issues cannot be introduced for the first time in a cassation appeal, as they were not part of the grounds for appeal and thus deprived the appellate court of the opportunity to examine them.

Regesto Legislator

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Art. 393 bis cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 4 d.lgs. 14 settembre 1944 n. 288: Legal grounds for non-prosecution or justified reaction must be formally deduced in the lower court proceedings; failure to do so renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal justified reaction defense non-prosecution cause failure to deduce grounds cassation procedural rules allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 393 bis cod. pen.
Il ricorrente deduce, col primo motivo, violazione dell'art. 393 bis cod. pen. e dell'art.
Art. 131 bis cod. pen.
Deduce col secondo motivo violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
Art. 4 d.lgs. 14 settembre 1944 n. 288
art. 393 bis cod. pen
Il ricorrente deduce, col primo motivo, violazione dell'art. 393 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Deduce col secondo motivo violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020
Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021
279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLI MATTEO nato a ROMA il 11/12/1991 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Matteo Petrilli ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Velletri che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché, essendo rimasto coinvolto in un sinistro stradale, rifiutava di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico. (in Velletri il 12 dicembre 2021).

Il ricorrente deduce, col primo motivo, violazione dell'art. 393 bis cod. pen. e dell'art. 4 d.lgs. 14 settembre 1944 n. 288 essendo stata affermata la penale responsabilità dell'imputato ancorché il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest fosse una reazione giustificata ad atti arbitrari degli operanti i quali, trovandosi di fronte una persona poliutraumatizzata, avrebbero dovuto chiedere assistenza medica. Deduce col secondo motivo violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Rilevato, quanto al primo motivo, che la ipotizzata reazione ad atto arbitrario non risulta essere mai stata dedotta, né in primo grado né nei motivi di appello. Rilevato, infatti che l'insussistenza del fatto è sempre stata sostenuta affermando che, in ragione dei danni fisici riportati nell'incidente, Petrilli era incapace di autodeterminarsi; argomento al quale i giudici di merito hanno replicato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sottolineando: da un lato, che egli aveva inizialmente consentito all'accertamento e si rifiutò di eseguirlo solo quando sul posto giunse la fidanzata (pag. 2 della sentenza di primo grado); dall'altro, che egli si recò al pronto soccorso solo a distanza di un giorno dal sinistro stradale; dall'altro ancora, che gli operanti non rilevarono uno stato confusionale o «altre evidenti condizioni neurologiche» (pag.1 della sentenza impugnata), ma hanno riferito in udienza che il giovane «emanava alito vinoso ed era palesemente ubriaco» (pag. 4 della sentenza di primo grado).

Rilevato che «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322). Rilevato, quanto al secondo motivo, che la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., formulata nel corso del giudizio di primo grado e motivatamente respinta dal Tribunale (pag. 4 della motivazione), non è stata reiterata nei motivi di gravame, sicché le argomentazioni sviluppate dal Giudice di primo grado in ordine alla complessiva gravità del fatto non sono state contrastate in alcun modo.

Rilevato che, solo in sede di precisazione delle conclusioni, la difesa ha chiesto alla Corte di appello l'applicazione della causa di non punibilità e, pertanto, non può dolersi che sull'argomento la Corte di appello non abbia speso parole. Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso