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Ordinanza — n. 34575/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to critically analyze the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34575/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Giuseppe and Gaetano Amoruso against the second-instance conviction for theft was declared inadmissible. The court found that the arguments presented did not critically engage with the specific reasoning of the appealed judgment regarding intercepted conversations and recidivism. Consequently, the appeals were rejected for being too generic and lacking specificity, resulting in a ruling against the appellants for procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Cassation appeals must critically analyze the specific arguments of the lower court; generic complaints regarding the lack of motivation or illogicality without specific engagement render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of specificity critical analysis procedural costs censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv.
Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021
276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMORUSO GIUSEPPE nato a BARI il 02/04/1977 AMORUSO GAETANO nato a BARI il 16/03/1995 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Con unico atto di ricorso, sottoscritto dal comune difensore, Giuseppe Amoruso e Gaetano Amoruso hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna per un furto in appartamento, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e n. 5 cod. pen., che i ricorrenti sono accusati di aver commesso, in concorso con altri, in danno di Giuseppe Cigna.

Considerato che, col primo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha fornito puntuale risposta a tutti i motivi di appello spiegando perché dal contenuto delle conversazioni intercettate è possibile desumere la partecipazione di Giuseppe e Gaetano Amoruso alla preparazione del furto, al sopralluogo preliminare e alla sua esecuzione, unite alla consapevolezza della consumazione del reato e del contenuto della refurtiva (pag.11 e 12 della sentenza impugnata).

Considerato che, col secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che le attenuanti generiche siano state valutate solo equivalenti alle aggravanti senza peraltro chiarire per quali motivi questo giudizio di prevalenza avrebbe dovuto essere formulato e dolendosi dell'applicazione della recidiva che neppure risulta essere stata contestata ai ricorrenti. Rilevato che i motivi non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limitano a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione, sicché i ricorsi sono aspecifici e, perciò, inammissibili (tra le tante:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949). Ritenuto che all'inammissibilità consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e che, in ragione della causa di inammissibilità, ciascun ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7