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Ordinanza — n. 34574/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft attempt vs consummated crime, ruling police observation does not negate possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34574/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Zainaghi, Andrea Zainaghi, and Roberto Antonini inadmissible regarding their conviction for consummated theft. The appellants argued that the crime was attempted because police intervention prevented them from fully controlling the vehicle, despite the defendants having moved it meters away. The court rejected this, holding that the defendants achieved autonomous possession before being caught, and the distant police observation did not negate the consummation of the theft.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.; Art. 625 n. 2, n. 5, n. 7 c.p.: The crime of theft is consummated when the perpetrator acquires full, autonomous, and effective control over the stolen property, even if briefly interrupted by police monitoring, as distant observation by authorities does not prevent the attainment of independent possession prior to flagrant arrest.

Parole chiave

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consummated theft attempted theft autonomous possession police observation concurrent liability inadmissible appeal criminal procedure tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 625 n. 2, n. 5, n. 7 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Rv. 288010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAINAGHI CLAUDIO nato a ROMA il 18/11/1977 ZAINAGHI ANDREA nato a ROMA il 28/01/2000 ANTONINI ROBERTO nato a ROMA il 23/08/1984 avverso la sentenza del 14/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Per mezzo del comune difensore di fiducia, Claudio Zainaghi, Andrea Zainaghi e Roberto Antonini hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe. Con questa sentenza, è stata confermata la condanna pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Roma per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, n. 5 e n. 7 cod. pen. del quale gli odierni ricorrenti sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, per essersi impossessati, previa effrazione, di una Fiat Punto parcheggiata sulla pubblica via sottraendola al legittimo proprietario.

Il furto è stato ascritto a Claudio Zainaghi, quale autore materiale, e agli altri, a titolo di concorso, per averlo coadiuvato nell'azione illecita, avergli fornito gli utensili necessari all'effrazione e aver aspettato che portasse a termine l'azione criminosa a bordo di una Fiat Panda, ferma in doppia fila con le frecce di sosta inserite. I ricorrenti deducono, con l'unico comune motivo, violazione di legge e vizi di motivazione per essere stato qualificato il fatto come delitto consumato e non come delitto tentato. Sostengono che Claudio Zainaghi non conseguì neppure momentaneamente il possesso dell'auto sottratta perché l'intera condotta fu osservata dalla PG, che avrebbe potuto intervenire ad impedire la consumazione, ma non lo fece e, tuttavia, non perse mai di vista gli spostamenti degli imputati, tanto da aver bloccato l'auto quando la stessa aveva percorso un centinaio di metri.

Rilevato che analoga argomentazione, sviluppata nei motivi di gravame, è stata disattesa dalla Corte di appello, secondo la quale: Claudio Zainaghi riuscì, «previa manomissione della serratura e dell'apparecchio di avviamento, ad entrare nel veicolo, ad accenderlo e a spostarlo dal luogo ove era stato parcheggiato» (pag. 5); gli operanti si insospettirono per il suo comportamento, ma, per intervenire, dovettero invertire il senso di marcia, dunque aspettare che le condizioni del traffico lo permettessero; quando raggiunsero Claudio Zainaghi, questi era alla guida dell'auto, si era spostato di qualche metro e «aveva impegnato la corsia di marcia».

Rilevato che, secondo la Corte di appello, non rileva ai fini della qualificazione del furto come tentato la circostanza che tale condotta sia stata osservata a distanza dagli operanti. Secondo la sentenza impugnata, infatti, per impedire «che il bene esca dalla sfera di controllo» della vittima (e impedire, di conseguenza, che l'autore del fatto consegua la signoria sul bene sottratto), è necessaria la concomitante vigilanza della persona offesa o di un suo incaricato (pag. 6). Rilevato che la motivazione è conforme ai principi di diritto che regolano la materia secondo i quali:

«Integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza. (In motivazione la Corte ha precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l'osservazione a distanza della polizia, sia in quanto frutto di un'iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l'esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo)» (Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Rv. 288010).

Ritenuta la manifesta infondatezza e, quindi, l'inammissibilità dei ricorsi. Rilevato che alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, ciascun ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. C